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D.Lvo 30/12/1992 n. 504

a) e b).

5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno.

Art. 35 - Fondo ordinario.

1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto- legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).

4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico- finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.

5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall'articolo 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989.

Art. 36 - Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali.

1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo.

Art. 37 - Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.

1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).

3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi: amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari; amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari

b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM: comuni con meno di 500 abitanti; comuni da 500 a 999 abitanti; comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; comuni da 2.000 a 2.999 abi tanti; comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; comuni da 500.000 abitanti e oltre c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d'età ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità. h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto. h-ter) I parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.

 

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